venerdì 10 luglio 2009

Il centro Destra per San Giustino chiede le dimissioni dell'assessore Silvia Dini

E' stato presentato stamattina, al Presidente del Consiglio e al Sig. Sindaco, con richiesta di discussione come prologo al Consiglio Comunale di Sabato 11 Luglio p.v. ore 09,00, la “Richiesta dimissioni da Assessore ai Lavori Pubblici e da Vice Sindaco dell’Ing. Silvia Dini”.

TESTO dell’O.d.G.

Il Consiglio Comunale di San Giustino, premesso:
· che a norma del 3° co. dell’ art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali “ I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.”;
· che il comma citato ha per obiettivo la garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro d’attenzione alle concrete condizioni d’operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale;
· che il legislatore ha imposto all'amministratore non tanto un obbligo di non fare riferito ad un singolo specifico atto - obbligo cui è normalmente ricollegato l'istituto dell’astensione - quanto piuttosto un obbligo di non fare riferito genericamente e complessivamente ad un'intera attività;
· che l’obbligo in questione non viene meno neanche in seguito al conferimento al libero professionista di altra e diversa delega, in luogo di quella all'urbanistica, lavori pubblici e edilizia privata in quanto la presenza in giunta di tale tipo di professionista , anche quale Sindaco o vice Sindaco – e quindi con ampio e generale competenza in materia urbanistica e d’edilizia - viola la norma in questione.
Tutto ciò premesso e accertato il fatto
· che la Dott.ssa Silvia Dini, da poco nominata Vice Sindaco, con deleghe ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, ha esercitato ed esercita la propria professione di Ingegnere nel territorio di San Giustino
chiede:
· alla stessa Dott.ssa Silvia Dini di dimettersi dagli incarichi in Giunta, rimettendo le deleghe al Sindaco.

Il presente atto viene presentato dai sottoscritti Consiglieri del Gruppo Consiliare “Centro Destra per San Giustino” che ne chiedono l’iscrizione all’O.d.G. del prossimo Consiglio fissato per l’11 Luglio p.v., previo unanime consenso dei Consiglieri presenti, ai sensi del 2° co, dell’art. 20 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale. Qualora ciò non fosse consentito dai Consiglieri in aula, il presente atto – in quanto sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri - ha valore di “richiesta” di Convocazione del Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni dalla sua presentazione (art. 26, 3° co., Reg.cit. e art. 39 , 2° e 5° co., del T.U.E.L.).
I Consiglieri del "Centro Destra per San Giustino"
Pierluigi Leonardi
Luciana Veschi
Mario Mancini
Flavia Buzzini
Giulio Cucchiarini
Fabrizio Croci
Corrado Belloni


Sono soddisfatto di questa ricerca di legalità ad opera del centrodestra sangius
tinese. Anzi che sia il loro operato sia d'esempio per il PDL nazionale, dove i conflitti d'interesse non mancano davvero e anche per giunte e amministrazioni vicine, che hanno quello stesso orientamento politico. Spero che il consiglio comunale di domattina porti a fare chiarezza sulla questione (io un'idea me la sono fatta, nel frattempo).

1 commenti:

edit ha detto...

Per il libero professionista la norma non sancisce pure e semplicemente l'incompatibilità né il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma altrettanto vero è che essa introduce l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e carica pubblica. Presupponendo, implicitamente, la prima attività incompatibile con la seconda e quindi introducendo di fatto, nel nostro ordinamento, anche se in via indiretta un'altra incompatibilità da aggiungere a quelle espressamente elencate. Consegue la decadenza in caso in cui scelta la prima si eserciti anche la seconda nel territorio amministrato. Se non fosse tale la ratio della norma la stessa sarebbe stata inutiliter data. L'obbligo di astensione, come tale è già conosciuto dal nostro ordinamento è trova fondamento nell'art.97 della Costituzione. Quest'ultimo sancendo l'imparzialità della Pubblica amministrazione rende applicabile il principio generale del procedimento amministrativo in base al quale ogni soggetto direttamente o indirettamente interessato al provvedimento da adottare deve necessariamente astenersi dal partecipare o dall'assistere alla formazione dello stesso, e ciò perché la relazione che lega l'agente all'oggetto dell'atto da emanare crea una particolare situazione di conflitto tale da ripercuotersi sulla corretta ed imparziale attività del determinarsi. La norma in esame quindi lungi dall'essere ritenuta priva di sanzione in quanto il legislatore all'uopo ha usato l'espressione "devono astenersi" deve essere interpretata nel senso che non può riconnettersi alla stessa altro significato che non sia quello della decadenza una volta che scelta l'alternativa sia stato violato l'obbligo di astensione.

In conclusione ben può ritenersi che il legislatore ha introdotto un dovere di optare tra carica pubblica e libera professione in capo ai componenti la Giunta comunale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato e competenti, ovvero delegati, in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici, senza comminare l'espressa sanzione della decadenza ma ha anche previsto, che il soggetto inadempiente ne risponderà, normalmente, con la sanzione della decadenza ed anche, eventualmente, a titolo di responsabilità penale qualora si concretizzi, nella violazione dell'obbligo, gli elementi oggettivi e soggettivi più gravi del reato di abuso di ufficio.